Conversione in legge decreto sicurezza - Scheda sulle modifiche al codice della strada.
Disegno di legge A.S. n. 692-B
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica
L'articolo 4 (Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni) reca modifiche all'art. 186 del decreto legislativo 285/1992 (codice della strada) in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool.
Si ricorda che in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica, di cui all’art. 186 del codice della strada, il legislatore è intervenuto a più riprese. Da ultimo, l’art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, ("Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione") convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, ha introdotto un rilevante inasprimento del quadro sanzionatorio connesso alle fattispecie di guida in stato di ebbrezza.
In particolare, il comma 2 dell’art. 186 è stato ampiamente modificato, al fine di introdurre tre diverse fattispecie, di gravità crescente:
a) in caso di accertamento di un tasso alcolemico superiore a 0,5 e fino a 0,8%, si prevede l’ammenda da 5000 a 2000 euro, e la sospensione della patente da tre a sei mesi
b) per un tasso alcolemico superiore a 0,8 e fino a 1,5%, si prevede l’arresto fino a tre mesi, l’ammenda da 800 a 3200 euro e la sospensione della patente da sei mesi a un anno;
c) per un tasso alcolemico superiore a 1,5%, si prevede l’arresto fino a sei mesi, l’ammenda da 1500 a 6000 euro e la sospensione della patente da uno a due anni;
Il comma 01, introdotto nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, interviene in materia di patente a punti, recando una disposizione di mero coordinamento con la normativa vigente. È infatti previsto che, nella tabella allegata all’art. 126-bis del codice della strada (patente a punti), tra le norme violate del suddetto codice, cui consegue la sottrazione dei punti alla patente, vi sia l’art. 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) non più con riferimento ai commi 7 ed 8, bensì con riferimento ai commi 1 ed 8. La necessità di tale modifica deriva dall’abrogazione del comma 7 del suddetto articolo, da parte dell'art. 5 del già ricordato decreto-legge 117/2007.
L'art. 5 del decreto-legge 117/2007 ha infatti disposto l’abrogazione del comma 7 dell’art. 187, che fa rinvio per le sanzioni conseguenti alla guida in stato di alterazione dovuta a sostanze stupefacenti all’art. 186, comma 2, in materia di guida in stato di ebbrezza. L’abrogazione consegue all’autonomo sistema sanzionatorio introdotto dai nuovi commi 1 e 2 dell’art. 187, come modificato dal suddetto decreto-legge.
Il comma 1, lettera a) modifica l'art. 186, comma 2, lettera b), elevando da tre a sei mesi il massimo edittale della pena dell'arresto, irrogabile a chi guida con un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l);
Si ricorda che l'art. 186, comma 2, lettera b) del codice della strada oltre alla pena predetta, che ora viene inasprita, prevede l'irrogazione dell'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e che all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.
Il comma 1, lettera b) modifica l'art. 186, comma 2, lettera c) prevedendo:
- l'elevazione fino ad un anno (in luogo di sei mesi) del massimo edittale della pena dell'arresto, per chi guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l); viene altresì fissato a tre mesi il minimo della pena;
- che alla sentenza di condanna o applicazione della pena su richiesta della parti consegua la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, ai sensi dell'art. 240, secondo comma, c.p., salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato;
Si ricorda che il richiamato art. 240, secondo comma, c.p. dispone la confisca obbligatoria:
1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato, sempre che la cosa non appartenga a persona estranea al reato;
2) delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.
- che il veicolo sottoposto a sequestro possa essere affidato in custodia al trasgressore. In base ad una modifica apportata nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, è escluso l'affidamento in custodia qualora risulti che il trasgressore abbia commesso in precedenza altre violazioni della stessa norma (guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro).
L’applicazione della descritta procedura riguardante la confisca e l’affidamento in custodia è estesa anche al caso di incidente stradale provocato dal conducente in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2-bis),
Il comma 1, lettera b-bis) interviene sull’art. 186, comma 2-bis, con una norma di coordinamento.
Il comma 2-bis stabilisce attualmente che se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, la pene di cui al comma 2 sono raddoppiate. In tali casi è inoltre applicato il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, salvo che questo appartenga a persona estranea al reato. La lettera b-bis) lascia immutata la norma, specificando però che è fatto salvo quanto previsto dall’art. 2, comma 2, lettera c), riferendosi evidentemente ai casi di confisca del veicolo.
Il comma 1, lettera c), inserisce un nuovo comma 2-quinquies all'art. 186 prevedendo che:
- salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2 dell’art. 186 (vedi sopra), il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia;
- le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.
Il comma 1, lettere d) e) ed f), modifica il comma 7 dell'art. 186, ripristinando la rilevanza penale della condotta di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti relativi al tasso alcolemico. La misura della sanzione è determinata tramite il rinvio al comma 2, lettera c) del medesimo art. 186 - come modificato dalla lettera b) del comma 1, dell'art. 4 - il quale, come precedentemente illustrato, prevede:
- l’arresto da tre mesi ad un anno;
- l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000.
In conseguenza della modifica dell’art. 186, comma 7, la rilevanza penale della condotta di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti e le relative sanzioni si applicano anche in caso di accertamenti relativi all’uso di sostanze stupefacenti. L’art. 187, comma 8, che disciplina tali ipotesi rinvia infatti, per le sanzioni, all’art. 186, comma 7.
Si ricorda che la depenalizzazione del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti relativi al tasso alcolemico è stata introdotta dal più volte citato decreto-legge 117/2007, il quale prevedeva per tali fattispecie la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000 e quella più elevata da 3.000 a 12.000 euro se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui è rimasto coinvolto il conducente.
Il testo vigente dell'articolo 186, comma 7, prevede anche:
- la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni;
- il fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione;
- la visita medica obbligatoria del trasgressore;
- la revoca della patente in caso di più violazioni nel biennio.
Il comma 2 reca modifiche all'art. 187 del codice della strada in materia di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti.
Il comma 2, lettera a), modifica l'art. 187, comma 1, elevando:
- la misura dell'ammenda irrogabile, che viene stabilita in un minimo di 1.500 euro (in luogo degli attuali 1000 euro) ed un massimo di 6.000 euro (in luogo degli attuali 4.000 euro);
- la pena dell'arresto, determinata in almeno tre mesi e fino ad un anno (attualmente il massimo irrogabile è tre mesi).
Si ricorda che l’art. 187, comma 1, fa conseguire all’accertamento del reato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno e la revoca della patente quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio.
Il comma 2, lettera b) aggiunge un periodo all'art. 187, comma 1, disponendo, mediante rinvio all'art. 186, comma 2, lettera c) del medesimo codice della strada (così come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera b del decreto legge):
- la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, ai sensi dell'art. 240, secondo comma, c.p., salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato;
- che il veicolo sottoposto a sequestro possa essere affidato in custodia al trasgressore, sempre che questi non abbia precedentemente compiuto violazioni della stessa norma.
Il medesimo comma 2, lettera b) opera un rinvio all'art. 186, comma 2quinquies del codice introdotto dall'art. 4, comma 1, lettera c) - prevedendo che:
- salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi dell'art. 186, comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia;
- le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.
Il comma 2-bis, inserito nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, modifica l’art. 187, comma 1-bis - che disciplina l’ipotesi di incidente stradale provocato da soggetto sotto effetto di sostanze stupefacenti - richiamando l’applicazione dell’ultimo periodo del comma 1, come modificato dal comma 2, lettera b). Come si è appena illustrato tale ultimo periodo prevede a sua volta il rinvio al comma 2, lettera c), quinto e sesto periodo, nonché al comma 2quinquies dell’art. 186.
In conseguenza di tale rinvio si applicano anche all’ipotesi di incidente stradale causato da soggetto sotto effetto di sostanze stupefacenti:
- la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, ai sensi dell'art. 240, secondo comma, c.p., salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato;
- l’affidamento in custodia del veicolo sottoposto a sequestro al trasgressore, sempre che questi non abbia precedentemente compiuto violazioni della stessa norma;
- la possibilità, salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi dell'art. 186, comma 2, che il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, sia fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia;
- la disposizione per cui le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.
Il comma 3, reca modifiche all'art. 189 del codice della strada in materia di comportamento in caso d'incidente.
Il comma 3, lettera a), modifica l'art. 189, comma 6, elevando da tre a sei mesi il minimo della pena della reclusione, irrogabile all'utente della strada che, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, nel quale vi siano danni alle persone, non ottemperi all’obbligo di fermarsi. Resta fermo il limite superiore di pena, pari a tre anni.
Si ricorda che l’art. 189, comma 6, prevede, altresì:
- la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni;
- l'applicazione delle misure previste dagli artt. 281 (divieto di espatrio), 282 (obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria), 283 (obbligo di dimora) e 284 (arresti domiciliari) c.p.p., anche al di fuori dei limiti previsti dall'art. 280 (condizioni di applicabilità delle misure coercitive) del medesimo codice, e la possibilità di procedere all'arresto, ai sensi dell'art. 381 (arresto facoltativo in flagranza) c.p.p., anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.
Il comma 3, lettera b), modifica l'art. 189, comma 7, elevando da sei mesi ad un anno il minimo della pena della reclusione, irrogabile all'utente della strada che non presta assistenza alle persone ferite in caso di incidente, comunque ricollegabile al suo comportamento, nel quale vi siano danni alle persone. Resta fermo il limite superiore di tre anni.
L’art. 189, comma 7, prevede altresì, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni.
Il comma 4 aggiunge infine un periodo all'art. 222, comma 2, del codice della strada, disponendo che il giudice applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente quando dall'incidente derivi un omicidio colposo e sia stato causato da soggetto:
- in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’art. 186, comma 2, lettera c) del codice (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro);
- sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
L’art. 222, del codice della strada dispone che quando dalla violazione delle norme del codice della strada derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente. Qualora derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni.
Fonte: Scheda di lettura dell'Ufficio Studi del Senato
Il Decreto Legge n. 92 del 23 maggio 2008 recante “ Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica “ Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2008, in vigore dal giorno successivo ha apportato rilevanti modifiche a diversi testi normativi ed introdotte nuove norme in materia di sicurezza pubblica.
Proviamo ad esaminare in maniera analitica le principali modifiche che riguardano:
1) il Codice Penale:
modificazione art. 61 ” Circostanze aggravanti comuni “
sostituzione art. 235 “ Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato “
sostituzione art. 312 “ Espulsione dello straniero “
modificazione art. 589 “ Omicidio colposo “
modificazione art. 590 “ Lesioni personali colpose “
inserimento art. 590-bis “ Computo delle circostanze “
2) il Codice di Procedura Penale:
modificazione art. 260 “ “ Apposizione dei sigilli alla cose sequestrate. Cose deperibili”
modificazione art. 371-bis “ Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia”
modificazione art. 449 “ Casi e modi del giudizio direttissimo “
modificazione art. 450 “ Instaurazione giudizio direttissimo “
modificazione art. 453 “ Casi e modi di giudizio immediato “
modificazione art. 455 “ Decisione sulla richiesta di giudizio immediato “
modificazione art. 602 “ Dibattimento in appello “
modificazioni art. 599 “ Decisioni in camera di consiglio “
modificazioni art. 656 “ Esecuzione delle pene detentive “
3) il Decreto Legislativo n. 274/00 recante "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468":
modificazioni art. 4 “ Competenza per materia “
4) il Decreto Legislativo n. 285/92 recante "Codice della Strada":
modificazione art. 186 “ Guida in stato di ebbrezza”
modificazione art. 187 “ Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti “
modificazione art. 189 “ Comportamento in caso di incidente “
modificazione art. 222 “ Sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati “
5) il Decreto Legislativo n. 286/98 recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ";
modificazioni art. 12 “ Disposizioni contro le immigrazioni clandestine”
6) il Decreto Legislativo n. 267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali":
sostituzione art. 54 “ Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statali “
7) Previsione della collaborazione della Polizia Municipale, nell'ambito dei c.d, "piani coordinati di controllo del territorio"con gli organi di Polizia di Stato;
adozione, entro sei mesi, del decreto che determina le procedure per assicurare l’immediata denuncia per il prosieguo dell’attività investigativa da parte degli organi di Polizia dello Stato
8) Previsione dell'accesso della Polizia Municipale al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno ai sensi del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
modificazione art. 16-quater
9) la Legge 31 maggio 1965, n. 575 recante “ Disposizioni contro la mafia “
sostituzione art. 2, modificazione art. 2-bis, art. 2-ter, art. 3-bis , art. 3-quater e art. 10-quater
10) la Legge 22 maggio 1975, n. 152 recante “ Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico “
modificazione art. 19
11) il Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12 recante “ Ordinamento giudiziario “
inserimento art. 110-ter “ Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione”
DECRETO LEGGE 23 maggio 2008, n. 92.
Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 Maggio 2008. In vigore dal 27 maggio 2008.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni volte ad apprestare un quadro normativo più efficiente per contrastare fenomeni di illegalità diffusa collegati all'immigrazione illegale e alla criminalità organizzata, nonché norme dirette a tutelare la sicurezza della circolazione stradale in relazione all'incremento degli incidenti stradali e delle relative vittime;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
emana il seguente decreto legge:
Articolo 1
Modifiche al codice penale
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 235 è sostituito dal seguente:
«Art. 235 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.
Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni»;
b) l'articolo 312 è sostituito dal seguente:
«Art. 312 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino di Stato dell'Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo.
Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni.»;
e) all'articolo 589 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei»;
2) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
«Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.»;
3) al terzo comma, le parole: «anni dodici» sono sostituite dalle seguenti: «anni quindici»;
d) al terzo comma dell'articolo 590, è aggiunto il seguente periodo:
«Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.»;
e) dopo l'articolo 590 è inserito il seguente:
«Art. 590-bis (Computo delle circostanze). - Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'articolo 590, quarto comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.»;
f) all'articolo 61, primo comma, dopo il numero 11 è inserito il seguente:
«11-bis. Se il fatto è commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale.».
Articolo. 2
Modifiche al codice di procedura penale
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 260, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. L'autorità giudiziaria procede, altresì, anche su richiesta dell'organo accertatore alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando, anche all'esito di accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti. L'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364 e ordina la distruzione della merce residua.
3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all’autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria. E fatta salva la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.»;
b) al comma 1 dell'articolo 371-bis, dopo le parole:
«nell'articolo 51, comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e in relazione ai procedimenti di prevenzione»;
c) il comma 4 dell'articolo 449 è sostituito dal seguente:
«4. II pubblico ministero, quando l'arresto in flagranza è gia stato convalidato, procede al giudizio direttissimo presentando l’imputato in udienza non oltre il quindicesimo giorno dall'arresto, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini.»;
d) al comma 5 dell'articolo 449, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione.»;
e) al comma 1 dell'articolo 450, le parole: «Se ritiene di procedere a giudizio direttissimo,» sono sostituite dalle seguenti:
«Quando procede a giudizio direttissimo,;
f) al comma 1 dell'articolo 453, le parole: «il pubblico ministero può chiedere», sono sostituite dalla seguente: «salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero chiede»;
g) all'articolo 453, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini.
1-ter. La richiesta di cui al comma 1-bis è formulata dopo la definizione del procedimento di cui all'articolo 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame.»;
h) all'articolo 455, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1 -bis. Nei casi di cui all'articolo 453, comma 1-bis, il giudice rigetta la richiesta se l'ordinanza che dispone la custodia cautelare è stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.»;
i) all'articolo 599, i commi 4 e 5 sono abrogati;
1) all'articolo 602, il comma 2 è abrogato;
m) all'articolo 656, comma 9, lettera a), dopo le parole: «della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonchè di cui agli articoli 423-bis, 600-bis, 624-bis, e 628 del codice penale,».
Articolo 3
Modifiche at decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
1. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo le parole: «derivi una malattia di durata superiore a venti giorni» sono inserite le seguenti: «, nonchè ad esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,».
Articolo 4
Modifiche at decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni
1. All’articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), le parole: “arresto fino a tre mesi” sono sostituite dalle seguenti: “arresto fino a sei mesi”;
b) al comma 2, lettera c), le parole: «l'arresto fino a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto da tre mesi ad un anno» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, comma 2, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore. La stessa procedura si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.»;
c) dopo il comma 2-quater è inserito il seguente:
«2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.»;
d) al comma 7, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente:
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c)»;
e) al comma 7, terzo periodo, le parole: «Dalle violazioni conseguono» sono sostituite dalle seguenti: «La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta»;
f) al comma 7, quinto periodo, le parole: «Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio,», sono sostituite dalle seguenti: «Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato,».
2. Al comma 1 dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «è punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi», sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi ad un anno»;
b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto periodo, nonchè quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186.».
3. All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6, le parole: «da tre mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni»;
b) al comma 7, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a tre anni».
4. All'articolo 222, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto di cui al terzo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.».
Articolo 5
Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilità ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema dì immigrazione clandestina.».
Articolo 6
Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di
attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale
1. L'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 54 (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale). - 1.Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno — Autorità nazionale di pubblica sicurezza.
3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.
4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
5. Qualora i provvedimenti di cui ai commi 1 e 4 possano comportare conseguenze sull’ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell’ambito territoriale interessato dall’intervento.
6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.
7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui siano incorsi.
8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
9. Nell’ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonchè per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonchè dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l’esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l’esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, anche nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.
12. 11 Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.».
Articolo 7
Collaborazione della polizia municipale nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio
1. I piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1 dell’articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, determinano i rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della polizia municipale e gli organi di Polizia dello Stato. Per le stesse finalità, con decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, determina le procedure da osservare per assicurare, nel caso di interventi in flagranza di reato, l'immediata denuncia agli organi di Polizia dello Stato per il prosieguo dell’attività investigativa.
Articolo 8
Accesso della polizia municipale al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno
1. All'articolo 16-quater del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “schedario dei veicoli rubati operante” sono sostituite dalle seguenti: «schedario dei veicoli rubati o rinvenuti e allo schedario dei documenti d'identità rubati o smarriti operanti»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«l-bis. Il personale di cui al comma 1 può essere, altresì, abilitato al rinserimento, presso il Centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati di cui al comma 1 acquisiti autonomamente.».
Articolo 9
Centri di identificazione ed espulsione
1. Le parole: «centro di permanenza temporanea» ovvero: «centro di permanenza temporanea ed assistenza» sono sostituite, in generale, in tutte le disposizioni di legge o di regolamento, dalle seguenti:
«centro di identificazione ed espulsione» quale nuova denominazione delle medesime strutture.
Articolo 10
Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575
1. Alla legge 31 maggio 1965, II. 575, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - 1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1 possono essere proposte dal Procuratore nazionale antimafia, dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.
2. Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore può imporre all'interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.»;
b) all'articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole: «Il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;
c) all'articolo 2-ter, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al secondo comma, dopo le parole: «A richiesta del procuratore della Repubblica,» sono inserite le seguenti: «del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;
2) al sesto comma, dopo le parole: «su richiesta dei procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;
3) al settimo comma, dopo le parole: «su proposta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;
d) all'articolo 3-bis sono apportate le seguenti modifiche:
1) al settimo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;
e) all'articolo 3-quater sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, dopo le parole: «il Procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;
2) al comma 5, dopo le parole: «il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;
f) all'articolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale».
Articolo 11
Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152
1. All'articolo 19, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, nei casi previsti dal presente comma competente a richiedere le misure di prevenzione è anche il Procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona.».
Articolo 12
Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
1. Dopo l'articolo 110-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:
«Art. 110-ter (Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione). - I. Il Procuratore nazionale antimafia può disporre, nell'ambito dei poteri attribuiti in materia di misure di prevenzione e previa intesa con il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 110-bis.
2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la Corte d'appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.».
Articolo 13
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore it giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
II presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 maggio 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro dell'interno
Alfano, Ministro della giustizia
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione
Visto, il Guardasigilli: Alfano
LE MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA – ARTICOLI 186, 187, 189 e 222
Tanto tuonò che piovve.
Il governo, probabilmente anche sull’onda delle emozioni non disgiunte da comprensibile rabbia che hanno connotato le ultime “bravate” in fatto di circolazione e volendo passare dalla fase delle contingibili dichiarazioni di intenti e demagogici proclami a quella della concretezza e della incisività ha varato il decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 rubricato “ Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica “ nel quale sono state previste, tra le altre, anche alcune important(issime) modifiche a specifiche norme del codice della strada, che sono poi quelle che destano il maggior allarme sociale come la guida in stato di ebbrezza o quella sotto sostanze stupefacenti nonchè ha inasprito le pene per comportamenti nel caso di incidenti stradali che provocano la morte di qualcuno dei coinvolti..
II decreto legge, che ha avuto effetto immediato dal 27 maggio u.s. data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del giorno precedente, in maniera più generale ha chiamato in causa la polizia municipale/locale oltre che sulle norme della circolazione stradale anche su altri versanti in quanto ha previsto maggiori intese di cooperazione con le forze dell'ordine anche in relazione ai nuovi poteri riconosciuti ai sindaci, che potranno adottare provvedimenti urgenti nei casi in cui si renda necessario prevenire ed eliminare gravi pericoli, non solo per l'incolumità pubblica, ma anche per la sicurezza urbana.
Inoltre sono state ampliate anche le fattispecie penali perseguibili con il rito del giudizio direttissimo e con quello del giudizio immediato.
In questo brevissimo commento di anticipazione ci limiteremo a mettere sotto la lente di ingrandimento le norme recanti modifiche al codice della strada.
L’articolo 4 del decreto de quo, come dicevamo in premessa, è intervenuto sugli articoli 186, Guida sotto l’influenza dell’alcool, 187, Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, 189, Comportamento in caso di incidente stradale e 222, Sanzioni amministrative accessorie all’accertamento dei reati.
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
In presenza di guida con concentrazione alcolemica nel sangue tra un valore eccedente lo 0,8/gr/l e non superiore a 1,5/gr/l la pena dell’arresto è stata raddoppiata passando dagli attuali tre mesi a sei mesi, mentre in presenza di valori superiori a 1,5gr/l l’aumento sempre della pena dell’arresto è da sei mesi ad un anno.
Quando si è in questa terza fascia, con la sentenza di condanna (ma anche quando viene applicata la pena a richiesta delle parti ai sensi dell’art. 445 del codice di procedura penale) è sempre disposta la confisca dei veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, comma secondo, del codice penale.
Precisazione che il legislatore poteva risparmiarsi atteso che già l’art. 164, terzo comma del codice penale esclude che questa causa di estinzione del reato possa influire sull’applicabilità della misura di sicurezza patrimoniale.
L’unico limite previsto dal legislatore alla confisca del veicolo riguarda l’ipotesi che detto veicolo appartenga a persona estranea al reato.
Le pene vengono raddoppiate quando il conducente in stato di ebbrezza ( con una qualsiasi delle concentrazione previste nelle tre fasce) provochi un incidente stradale ed ancora, per espresso richiamo della norma, anche in questa ipotesi di violazione, con la sentenza di condanna il giudice dispone sempre la confisca del veicolo con il quale viene commesso il reato; anche in questa ipotesi vale lo stesso limite di cui al paragrafo precedente.
Con puntuale quanto tempestiva circolare la n. 300/A/1/35690/101/3/3/9 del 26 giugno u.s. il ministero dell’interno – dipartimento della pubblica sicurezza ha chiarito che, in questo caso, non può trovare applicazione la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo ex art. 186, comma 2-bis; ergo il veicolo di cui il trasgressore è intestatario deve sempre essere sottoposto a sequestro giudiziario preventivo.
Si evince in maniera lapalissiana che quella che si commina è una misura di sicurezza per cui, ai fini dell’applicazione, si ricorre al sequestro preventivo di cui all'articolo 321, comma 3-bis del codice di procedura penale.
Di conseguenza il sequestro deve essere disposto soltanto da un ufficiale di polizia giudiziaria, in quanto non compreso fra gli atti, indicati nell’art. 113 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che possono essere disposti anche dall’agente di polizia giudiziaria, e deve essere adottato, sempre alla luce dei chiarimenti forniti con la richiamata circolare, esclusivamente nei casi in cui, dalla verifica dei documenti di circolazione, il veicolo risulti di proprietà della persona che è stata indagata per il reato di guida in stato di ebbrezza.
Nell’ipotesi che alla guida di un ciclomotore o motociclo venga accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l o quando guidando tali veicoli, si provochi un incidente stradale, non vanno applicate le disposizioni che prevedono la confisca amministrativa ( art. 213 ivi comprese anche le ipotesi di cui al comma 2-sexies ) ma bensì la misura di sicurezza della confisca ai sensi dell’art. 240, comma secondo del codice penale ricorrendo al già citato sequestro giudiziario preventivo.
La normativa di cui al decreto legge in commento ha stabilito anche che il veicolo da sottoporre a confisca può essere affidato in custodia al trasgressore quando lo stesso possa essere legittimamente nominato custode se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 120 e 259 del codice di procedura penale ( non può assumere la custodia chi si trova in manifesto stato di ubriachezza o di intossicazione da sostanze stupefacenti, chi manifesta palese infermità mentale o chi risulta essere sottoposto a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione ); inoltre, per espressa esclusione contenuta nella norma stessa non possono trovare applicazione nemmeno le disposizioni del novellato comma 2 quinquies dell’art. 186.
Ergo nell’immediatezza dell’accertamento del reato, l’ufficiale di polizia giudiziaria che ha disposto il sequestro preventivo del veicolo deve affidarlo in custodia giudiziaria a soggetto autorizzato e solo in un secondo momento, quando il trasgressore sarà tornato sobrio, potrà essergli affidata la custodia anche per limitare le spese di custodia a suo carico evitando, nel contempo, che le stesse debbano essere anticipate dall’erario.
La eventuale variazione della custodia del veicolo sottoposto a sequestro giudiziario non potrà essere effettuata dalla polizia giudiziaria ma deve essere autorizzata dall’autorità giudiziaria in quanto costituisce attività del pubblico ministero che, in fase di convalida del sequestro preventivo ( già citato art. 321, comma 3-bis ) può disporne l’affidamento al proprietario che ne ha fatto richiesta.
Poiché siamo in presenza di una possibile scelta discrezionale che fa capo all'organo accertatore al fine di non porre in essere atti arbitrari o comunque creare situazioni di disparità per analoghe situazioni si auspicano chiare e precise direttive tese ad individuare i criteri ai quali gli organi di polizia procedenti possono e debbano fare riferimento.
In caso di circolazione durante il periodo di fermo amministrativo provvisorio si applicano le sanzioni di cui all'articolo 214.
Viene nuovamente disciplinato dal novellato comma 2 quinquies la normativa rectius procedura afferente il recupero del veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza alcolica.
Si ritorna alle disposizioni previste dall’art. 186 ante modifiche recate dalla legge 160/2007 e cioè che, nelle ipotesi di reato relative alla prima ed alla seconda fascia, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia fermo restando che le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore che deve corrisponderle direttamente al soggetto che ha proceduto al recupero.
L’operazione di recupero e di custodia del veicolo, non comportando l’adozione di particolari formalità né l’attribuzione di oneri di custodia diversi da quelli nascenti da un normale contratto di deposito non condiziona la disponibilità da parte del legittimo possessore.
Per onestà intellettuale la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo continua a destare non poche perplessità per il richiamo al Capo I, Sezione II, del Titolo VI, del codice della strada, poiché tale parte normativa, ove trova appunto collocazione l’art. 214, fermo amministrativo del veicolo, disciplina le sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie, mentre le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati,, come appunto la guida in stato di ebbrezza o sotto sostanze stupefacenti, sono regolate dal Capo II, Sezione II, sempre del Titolo VI.
Inoltre, ancora una volta il legislatore non si è avvalso del provvedimento di modifica normativa ( ovvero ha perso l’ennesima occasione) per (finalmente) adeguare la norma regolamentare, l’art. 379 al precetto di legge di cui al comma sesto dell’art. 186 che, ai sensi della legge 1 agosto 2003, n. 214 quantifica il limite massimo di alcol nell’area alveolare in 0,5 g/l, mentre la citata norma regolamentare indica ancora la concentrazione alcolemica corrispondente o superiore a 0,8 g/l.
Continua la perplessità afferente il comma 2-ter che attribuisce la cognitio causae al Tribunale in composizione monocratica e, come già in passato “per tale fattispecie normativa, si riscontra una previsione processuale all’interno di una norma di diritto sostanziale, peraltro superflua sulla base dei criteri generali di cui al combinato disposto degli articoli 6, 33-bis e 33-ter del codice di procedura penale”.
RIFIUTO DI SOTTOPORSI A TEST ED ESAME EMATICO.
Ricriminalizzazione ( arresto e ammenda ) del rifiuto.
Si è intervenuto nuovamente sul settimo comma dell’art. 186, reintroducendo la contravvenzione che soltanto nove mesi fa il decreto legge 117/2007 aveva depenalizzato, configurando un illecito amministrativo che, sebbene assistito da sanzioni di una certa gravità, ha vanificato l’effettività delle fattispecie più gravi di guida in stato di ebbrezza.
Sicuramente il passaggio più atteso da tutti gli addetti ai lavori e non solo, che ha finalmente spazzato via tutte le perplessità ( ndr: eufemismo ) di fronte alla depenalizzazione operata dal decreto legge 117/2007 nei confronti del rifiuto del conducente di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza o di stupefazione.
Infatti le due fattispecie, peraltro identiche in quanto a contenuto e trattamento sanzionatorio, erano state incomprensibilmente degradate ad illeciti amministrativi.
La depenalizzazione operata dal legislatore con il decreto 117/2007 ( sanzione amministrativa da 2.500 a 10 mila euro che aumentava a 3.000 fino a 12.000 euro se tale rifiuto veniva posto in essere in occasione di un incidente stradale, di qualsiasi gravità, non specificando la norma nulla in tal senso, in cui il conducente era rimasto coinvolto ( in proposito qualche difficoltà operativa anche in questa situazione si è avuta in tutti quei casi in cui i conducenti non erano di fatto coinvolti nell’incidente, ma lo avevano provocato con la loro condotta di guida ) e sanzione accessoria della sospensione della patente da sei mesi a due anni, con decurtazione di dieci punti e fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni in sostituzione dell’originaria pena dell’arresto fino ad un mese, congiuntamente all’ammenda da 258 a 1.032 euro non era e non poteva essere condivisa, a ragione dei suoi effetti sia sulla coerenza interna delle norme sia per quanto riguardava la specificità delle fattispecie.
E gli addetti ai lavori l’avevano fatto presente da subito.
Infatti, evidenziavano che nella considerazione che la guida in stato di ebbrezza o di stupefazione sono intimamente connesse al processo di accertamento e, corrispondentemente, dipendono dallo stesso, l’assenza di accertamento avrebbe aperto, come si è puntualmente verificato, una notevole serie di problematiche che solo parzialmente hanno potuto trovare soluzione nell'ambito di una descrizione dello stato psico-fisico del conducente (accertamento sintomatico).
Le maggiori difficoltà per gli operatori di polizia sono derivate, in primo luogo, dalla particolare complessità nel decidere quale fosse al causa della disarmonia del conducente (alcol o stupefacenti).
Inoltre, tanto più basso era il limite di liceità del tasso alcolemico, tanto più complesso è risultato un accertamento sintomatico anche in relazione alle aumentate capacità di autocontrollo del soggetto sottoposto a verifica.
Proprio per tali motivazioni la normativa, dopo questo primo ( infausto) periodo, si è risolta a equiparare il trattamento sanzionatorio del rifiuto rispetto alle fattispecie base.
Anche perché la differenziazione dei diversi tassi di alcolemia introdotti e previsti dalla norma rendono ( ed hanno reso) ancora più importante l'acquisizione del preciso tasso alcolemico del conducente.
Va anche sottolineato che in presenza della depenalizzazione del rifiuto si sono dovute registrate diverse contraddizioni decisionali, risultate difficilmente sanabili, in quanto derivanti dalle diverse competenze.
Infatti mentre il rifiuto ( depenalizzato ) apparteneva alla competenza del prefetto e del giudice di pace, le condotte base venivano invece giudicate dal tribunale in composizione monocratica: essendo in presenza di un fatto storico unico, due decisioni discordanti hanno, come dicevamo, generato seri imbarazzi.
Inoltre sul piano degli intenti del legislatore, nel periodo appena trascorso, non è assolutamente sembrato che le sanzioni amministrative siano state idonee a compensare la rinuncia alla pena e abbiano avuto uguale o maggiore forza dissuasiva, ne hanno prodotto gli auspicati effetti deflativi.
Con la ricriminalizzazione il rifiuto di sottoporsi ad accertamento qualitativo non invasivo ex art. 186, comma terzo, ad accertamento del tasso alcolemico mediante etilometro, ex art. 186, comma quarto e ad accertamento del tasso alcolemico presso una struttura sanitaria , ex art. 185, comma quinto comporta la pena dell’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi ad un anno, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni, con l’obbligo da parte dell’organo di polizia di procedere al ritiro della patente ( ex art. 223 ) proprio perché sospensione accessoria a reato e l’applicazione, da parte del giudice in sede di condanna, del fermo amministrativo dei veicolo per un periodo di centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.
Pertanto essendo in presenza di una sanzione applicabile dal giudice, l’organo di polizia procedente, nell’immediatezza del fatto, non può e non deve applicare alcuna misura provvisoria sul veicolo.
La patente sarà revocata quando la condotta trasgressiva del rifiuto riguarda un conducente che nel biennio precedente risulta già condannato per detto rifiuto.
Rimane quanto detto in un mio precedente commento ( Guida al Diritto - Il Sole 24Ore) e cioè che il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamento può concorrere con quello della guida in stato di ebbrezza quando sulla base di sintomi inequivocabili rilevabili dal comportamento del conducente, sia possibile ritenere che il conducente abbia guidato in stato di ebbrezza.
Come è ammesso il concorso materiale, stante la diversità degli interessi giuridici tutelati, tra il reato contravvenzionale ex comma secondo dell’art. 186 del codice della strada e l’ubriachezza di cui all’art. 688 del codice penale.
Nel codice penale, infatti, l’articolo 688 mira alla prevenzione dell’alcolismo e alla tutela dell'ordine pubblico, in quello stradale l'articolo 186 vuole assicurare la sicurezza della circolazione sulle strade e l'incolumità di chi vi si trovi.
Peraltro, la differenza tra l'ebbrezza, di cui all'articolo 186 codice della strada, e l'ubriachezza, di cui all'articolo 688 codice penale, sta nell'intensità dell'alterazione psicofisica, che è più grave nella seconda per la presenza di un maggiore tasso alcolico, nonché nel fatto che mentre l'ebbrezza può non essere manifesta, l'ubriachezza è punibile solo quando lo è.
L'ubriachezza, quindi, comprende ed assorbe in sé, dal punto di vista clinico, l'ebbrezza perché costituisce uno stato più avanzato, ma per essere perseguibile deve essere, oltre che in luogo pubblico, anche manifesta.
In definitiva, chi guida in stato di ebbrezza, che non raggiunge l'ubriachezza e questa non sia manifesta, può essere perseguito solo per la violazione di cui all'articolo 186 codice della strada, ma non per l'articolo 688 del codice penale.
Ricordiamo che anche il reato previsto per chi guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è stato inasprito nelle sanzioni motivo per il quale, a tale fattispecie, si applicano le sanzioni di cui all’art. 186, comma secondo, lettera c) afferenti la confisca del veicolo quale misura di sicurezza patrimoniale, mentre il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitari o con precursori finalizzati alla verifica dello stato di alterazione è punito con le stesse pene e sanzioni accessorie ex art. 186, comma settimo sopra commentato.
ALTRE MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA
Come si diceva in premessa sono state inasprite ( finalmente ) anche le sanzioni penali per specifici e gravi comportamenti in caso di incidenti stradali.
L’intervento ha aumentato le pene per le ipotesi di reato previste dall’art. 189, commi sesto e settimo ( fuga o omissione di soccorso in caso di incidente stradale con lesioni.
Le nuove previsioni sanzionatorie prevedono la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la sanzione accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 anni in caso di violazione del sesto comma, fuga in caso di incidente e reclusione da 1 a 3 anni e sanzione accessoria della sospensione della patente da 18 mesi a 5 anni in caso di omissione di soccorso.
Ed ancora il rivisitato art. 222 disciplina nuove ipotesi di revoca della patente qualora un conducente in stato di ebbrezza alcolica, con accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti provochi la morte di altra persona coinvolta nell'incidente; la revoca della patente ( sanzione accessoria al reato di omicidio colposo ), già prevista come sanzione accessoria che poteva essere applicata dal giudice nei casi più gravi, diventa obbligatoria per tutte le ipotesi commentate.
E’ appena il caso di ricordare, ma lo ricordo principalmente a me stesso, che per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di polizia stradale, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, che rilasciano ( devono ) la relativa certificazione estesa alla prognosi delle lesioni accertate.
Tornando alla nuova ipotesi di revoca della patente come nota operativa si fa presente che l’organo di polizia stradale procedente non deve ritirare la patente ma sarà la Prefettura, eventualmente, ad adottare la sanzione accessoria della sospensione cautelare in attesa della condanna penale per l’omicidio, e, di conseguenza, dell’applicazione della revoca della patente da parte del giudice penale.
COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER LESIONI PROVOCATE DA PERSONE IN STATO DI EBBREZZA
La competenza a giudicare dei reati di lesioni personali colpose punibili a querela di parte, nei casi in cui dette lesioni siano state provocate ex art. 590 del codice penale, da persona in stato di ebbrezza alcolica con tasso superiore a 1,5 gr/l o in stato di alterazione psico-fisica dopo l’assunzione di stupefacenti è stata trasferita al tribunale in composizione monocratica.
In conclusione di questa breve rapida sintesi si ritiene utile fornire anche uno specchietto analitico delle modifiche apportate agli articoli 589, omicidio colposo e 590, lesioni personali colpose, del codice penale.
Con queste modifiche il legislatore ha aumentato il massimo edittale della pena detentiva per l’omicidio colposo, ma è intervenuto anche con aumenti sia nel minimo che nel massimo edittale delle sanzioni previste per l’omicidio colposo derivante da violazione alle norme sulla circolazione stradale e dovute a guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
Ha inoltre previsto una diversa procedura per il computo delle circostanze nei casi di condanna per i reati di cui agli articoli 589, comma terzo e 590, comma quarto, con l’introduzione dell’art. 590-bis che ritiene che le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle circostanze aggravanti
Le sanzioni previste per il reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme del codice della strada prevedono:
reclusione da 2 a 6 anni;
che aumenta da 3 a 10 anni se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica con accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo ma con pena che non può superare i 15 anni, nel caso di morte di più persone o di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone.
In presenza del reato di lesioni personali colpose sempre commesso con violazione delle norme del codice della strada si applicano:
reclusione da 3 mesi a 1 anno o multa da euro 500,00 ad euro 2.000,00 per le lesioni gravi (1).
reclusioni da 1 a 3 anni per lesioni gravissime (2).
Se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica con accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope si applica:
reclusione da 6 mesi a 2 anni per lesioni gravi;
reclusione da 18 mesi a 4 anni per lesioni gravissime.
- Lesioni gravi = se dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa o una malattia o una incapacità di attendere alla ordinaria occupazione per un tempo superiore a 40 giorni e se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.
- Lesioni gravissime = quando causano una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto o una mutilazione che rende l’arto inservibile ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare o una permanente o grave difficoltà di favella o la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.
APPENDICE NORMATIVA RELATIVA AGLI ARTICOLI DEL CODICE DELLA STRADA
Si riporta il testo degli articoli 186, 187, 189 e 222 del codice della strada aggiornati con le modifiche apportate dal Decreto Legge. Le modifiche sono state riportate in grassetto ed evidenziate in rosso
Articolo 186
Guida sotto l'influenza dell'alcool
1. É vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stata di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da tre mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/i). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, comma 2, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore. La stessa procedura si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del Titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E` fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
2- quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed Il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi l e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5 bis dell'art. 187.
6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l),l'interessato a considerate in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 e 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale a disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo sezione II, del titolo VI.
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2 bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.
9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.
Articolo 187
Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.
1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1500,00 a euro 6000,00 e l’arresto da tre mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del Capo Sezione II, del Titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Si applicano le disposizioni dell'art. 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto periodo, nonché quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186.
1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del Titolo VI, salvo che veicolo appartenga a persona estranea al reato. E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater.
2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per 1'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.
4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcolemico previsto nell'articolo 186.
5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.
5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.
6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.
7. ( comma abrogato)
8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119.
Articolo 189.
Comportamento in caso di incidente
1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.
3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.
4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.
5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 259,00 a euro 1.036,00. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI
6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed a possibile procedere all’arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori del limiti di pena ivi previsti.
7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo sezione II, del titolo VI.
8. II conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.
8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6
9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una summa da euro 74,00 a euro 296,00.
Articolo 222.
Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati
1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.
2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. Se il fatto di cui al terzo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente
2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente lino a quattro anni e diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.
3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell’ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.
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